Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi sul proprio sito internet, purché gli importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127).
Nella tabella seguente sono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute per ogni anno.
Anno 2020
In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che l’impresa non ha ricevuto alcuna sovvenzione, contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni diversi da quelli già pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e che complessivamente non sono superiori a € 10.000.
Anno 2021
In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che l’impresa non ha ricevuto alcuna sovvenzione, contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.